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D.P.C.M. 29/09/1998

Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri

Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998

n. 180. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

-Visto il decreto-legge dell'11 giugno 1998 n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 3 agosto 1998 e in particolare l'art. 1 che:

• al comma 1 demanda alle Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale, e alle regioni per i restanti bacini, l'adozione - ove non si sia già provveduto - di piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione, la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e l'adozione delle misure di salvaguardia con il contenuto di cui all'art. 6-bis della predetta legge n. 183 del 1989;

• al comma 2 prevede che: "il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della richiamata legge n. 183 del 1989, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisca programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone per le quali la maggiore vulnerabilità si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale", sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento, da adottarsi entro il 30 settembre 1998 su proposta del predetto Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di intesa con la predetta conferenza Statoregioni, che individui i criteri relativi agli adempimenti dei ricordati commi 1 e 2 dello stesso decretolegge, come convertito con legge n. 267 del 1998;

- Vista la legge 18 maggio 1989 n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e in particolare l'art. 4, commi 2 e 3, che individua le funzioni del predetto Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo e l'art. 17, commi 3, 6-bis e 6-ter, riguardanti in particolare finalità e contenuti dei piani di bacino, dei piani stralcio di bacino, nonchè l'adozione delle misure di salvaguardia;

-Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", in particolare l'art. 8, comma 1, che subordina alla previa intesa della conferenza Statoregioni l'adozione degli "atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali", nonchè lo stesso art. 8, comma 5, lettera e), che abroga l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991 n. 13, in forza del quale competeva al Presidente della Repubblica l'emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni;

-Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Statocittà ed autonomie locali", che all'art. 3 detta le disposizioni che devono applicarsi a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa di detta conferenza;

-Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento", che all'art. 3 dispone che la regione o le province autonome di Trento e Bolzano siano consultate, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento, al fine di valutarne la compatibilità con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione;

-Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica svolta dalle amministrazioni centrali che si sono avvalse dei servizi tecnici nazionali;

-Considerato che nelle riunioni tecnicopolitiche del 29 luglio 1998 e 6 agosto 1998 si è avviato un lavoro congiunto Statoregioni preparatorio alla redazione dello schema di atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 267 del 1998 e che nelle successive riunioni del 7 e 8 settembre 1998, sulla base dei contenuti della prima bozza di schema di atto, predisposta dalle amministrazioni centrali e prodotta nel ricordato incontro del 7 settembre 1998, i rappresentanti delle regioni hanno fatto osservazioni ed elaborato proposte integrative e modificative del testo della predetta bozza, chiedendone il recepimento nel testo definitivo;

- Considerato che alle predette riunioni del 29 luglio 1998, 6 agosto 1998 e 8 settembre 1998 sono stati chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle autonomie locali, al fine di raccogliere ogni contributo utile alla definizione dello schema di atto di interesse;

-Viste le note prot. n. 4357/98/C.3.1.11 e n. 4358/98/C.3.1.11 del 9 settembre 1998 e le note prot. n. 2. 4478/98/C.3.1.11 e n. 4479/98/C.3.1.11 del 16 settembre 1998 con le quali si è provveduto ad inviare alle province autonome di Trento e Bolzano il testo dello schema di atto di indirizzo, ai sensi del richiamato art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266;

-Visto il documento con il quale le regioni hanno formalizzato le loro proposte di modifica alla bozza di lavoro esaminata nel corso dei richiamati incontri tecnicopolitici del 7 e 8 settembre 1998, inviato con nota dell'11 settembre 1998 dalla regione Piemonte, capofila per materia;

- Visto lo schema di atto di indirizzo e coordinamento approvato dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di cui al richiamato art. 4 della legge n. 183 del 1989 nella seduta del 15 settembre 1998, inviato dal Ministro dei lavori pubblici, Presidente delegato del predetto Comitato, con nota prot. n. DSTN/2/19132 del 16 settembre 1998, che recepisce parte delle richieste avanzate in sede tecnicopolitica dai rappresentanti delle autonomie regionali;

- Vista la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome n. 545 in data 24 settembre 1998 con la quale è stato approvato con alcune modifiche ed integrazioni il testo dell'atto di indirizzo e coordinamento adottato dal su richiamato Comitato dei Ministri;

-Ritenuto di potere accogliere le suddette modifiche ed integrazioni;

-Su proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art.1. E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento concernente l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del decreto- legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 1998 n. 267, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania". ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO Premesse Il decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998 n. 267 (nel seguito, per semplicità, indicato come: decreto-legge n. 180/1998), stabilisce all'art. 1, comma 1, che entro il 30 giugno 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio per l'assetto idrogeologico che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e che in quelle aree, entro la stessa data, vengano comunque adottate misure di salvaguardia. Il comma 2 dello stesso art. 1, inoltre, stabilisce che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge n. 183 del 1989, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce programmi d'intervento urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale. Per consentire alle Autorità di bacino e alle regioni, in primo luogo a quelle ove l'attività di pianificazione si trovi all'inizio dell'attività conoscitiva, di realizzare prodotti il più possibile omogenei e confrontabili a scala nazionale, occorre procedere ad un primo atto di indirizzo e coordinamento, inteso a definire le attività previste dal decreto-legge n. 180/1998, art. 1, commi 1 e 2. La redazione del presente atto di indirizzo e coordinamento si attiene al carattere emergenziale del decreto-legge n. 180/1998. La individuazione e perimetrazione sia delle aree a rischio (art. 1, comma 1), sia di quelle dove la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale (art. 1, comma 2) vanno perciò intese come suscettibili di revisione e perfezionamento, non solo dal punto di vista delle metodologie di individuazione e perimetrazione, ma anche, conseguentemente, nella stessa scelta sia delle aree collocate nella categoria di prioritaria urgenza, sia delle altre. Per le regioni e le Autorità di bacino ove siano disponibili strumenti conoscitivi e di pianificazione redatti da Autorità di bacino o ulteriori strumenti di area vasta o locali, questi costituiranno riferimenti di base per la definizione delle aree di cui sopra. Le differenze sostanziali che connotano i comma 1 e 2 dell'art. 1 del decretolegge n. 180/1998 e, in particolare, la possibilità di impegno delle risorse finanziarie relative all'anno 1998 per le aree dove la maggior vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, rendono necessari percorsi e modalità operative diverse. E' quindi necessario che il presente atto di indirizzo e coordinamento si esprima separatamente su di essi. Per le aree a maggior vulnerabilità per il territorio, legate a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, si procederà subito alla definizione dei programmi di interventi urgenti per l'impiego delle risorse finanziarie relative all'anno 1998. Si procederà quindi all'opportuno raccordo con le attività di pianificazione e perimetrazione del territorio in corso, adottando anche le necessarie misure di salvaguardia. L'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998 si pone, al comma 1, come obiettivo quello di far si che le autorità e le amministrazioni preposte definiscano la perimetrazione delle aree esposte a rischio idrogeologico sull'intero territorio nazionale nonchè efficaci misure di salvaguardia. A ciò è destinata parte delle risorse individuate al comma 1 dell'art. 8 della stessa legge. Nel quadro della accelerazione che il decreto-legge n. 180/1998 intende imprimere a tutti gli adempimenti della legge n. 183/1989, infatti, il comma 1 dell'art. 1 indica il termine del 30 giugno 1999 per l'adozione, ove non si sia già provveduto, dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, dando successivamente carattere perentorio per quella data alla individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e alla adozione delle misure di salvaguardia. E' dunque da intendersi che le Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale e le regioni per i restanti bacini compiranno ogni sforzo, secondo l'intendimento del legislatore, per onorare la scadenza del 30 giugno 1999 per l'adozione del piano stralcio di bacino; tuttavia il presente atto deve fornire criteri e indirizzi utili alla definizione delle perimetrazioni e delle misure di salvaguardia anche per il caso in cui l'iter relativo all'adozione del piano stralcio non sia compiuto entro la data che è prevista in modo perentorio per gli adempimenti di cui al successivo punto 2. Ove l'attività di pianificazione di bacino consenta di pervenire ad un'articolazione puntuale dei livelli di rischio sul territorio, le Autorità di bacino e le regioni provvederanno a individuare, perimetrare e sottoporre a misure di salvaguardia quelle aree che risultano esposte a rischio idrogeologico, nelle quali sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche (cfr. R3 e R4 di cui ai punti 2.2 e 2.3). Per le restanti aree (cfr. R1 e R2 di cui ai punti 2.2 e 2.3) si provvederà comunque a definire individuazione, perimetrazione e misure di salvaguardia, nell'ambito della predisposizione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, da redigere entro i termini essenziali fissati, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 180/1998, al punto 1 del presente atto. Ove l'attività di pianificazione si trovi allo stato iniziale dell'attività conoscitiva, tali aree (R3 e R4) saranno individuate sulla base degli elementi di conoscenza disponibili e consolidati. La individuazione, la perimetrazione e l'adozione delle misure di salvaguardia delle aree a rischio dovrà comunque essere effettuata entro il 30 giugno 1999, come fissato dal decreto-legge n. 180/1998, con le modalità indicate al punto 3, fase seconda, del presente atto. Per quanto invece riguarda i programmi d'intervento urgenti di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998, il decreto non fissa un termine temporale; è tuttavia evidente come tale comma sia improntato alla logica di dare soluzione a situazioni aventi carattere di urgenza per la presenza di particolari condizioni di rischio. Ciò per l'esplicito richiamo alla possibilità di utilizzare lo strumento dell'ordinanza di cui all'art. 5 della legge n. 225/1992, nonchè per le esigenze con- nesse alla utilizzazione entro il corrente anno finanziario delle risorse messe a disposizione dal comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge n. 180/1998. Si tratta in definitiva di programmi d'intervento che le Autorità di bacino e le regioni possono già aver predisposto nell'ambito della attività ordinaria o che comunque possono essere definiti con estrema rapidità riferendosi a situazioni note. Con il presente atto di indirizzo e coordinamento, inoltre, si sottolinea che le misure di salvaguardia, se opportunamente definite e applicate, consentono un'efficace e positiva azione di governo del territorio e di difesa del suolo, impedendo l'aumento dell'esposizione al rischio in termini quantitativi e qualitativi. Si ritiene, infine, che, in tutte le fasi attuative del decreto-legge n. 180/1998, risulta di particolare importanza attivare un processo di concertazione con il sistema delle autonomie territoriali e locali, dal momento che le problematiche riguardanti la difesa del suolo impongono percorsi convergenti e cooperativi tra Stato, regioni, enti locali sia rispetto alla pianificazione, sia rispetto alla programmazione degli interventi.

 

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